Contributi a Fondo Perduto: Decreto Rilancio

Contributi a Fondo Perduto: Decreto Rilancio

Contributi a fondo perduto decreto “Rilancio”

(DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34).

Sono ancora in corso i lavori presso l’Agenzia delle Entrate per definire la procedura per la richiesta dei contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Rilancio per le imprese e le partite IVA che nel mese di aprile hanno visto calare o azzerare il proprio fatturato a causa dell’emergenza Covid-19.

Qualche prima indicazione su quella che potrebbe verosimilmente essere la procedura per fare domanda dei contributi a fondo perduto è emersa nel corso di un confronto, tenutosi in video conferenza, tra l’Agenzia delle entrate e i rappresentanti di imprese, tributaristi e Confprofessioni.

Simbolo Euro piccolo_contributo fondo perduto
  • Sommario:
    • Chi sono i Beneficiari
    • Come fare la Richiesta
    • I requisiti
    • L’erogazione del contributo

Chi sono i Beneficiari:

Il contributo è previsto a favore di PMI, lavoratori autonomi e titolari di reddito agrario che fatturano meno di 5 milioni all’anno.

(DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 art 25 comma 1).

Se sei una di queste categorie di lavoratori e ti serve un aiuto contattaci con un click.

Il testo del provvedimento esclude tutti coloro che hanno già diritto dell’indennità di 600,00 euro riconosciuta nel mese di Marzo previsti all’interno del decreto “Cura Italia” (Decreto-Legge 17 marzo 2020, n 18).

Nel dettaglio, non possono beneficiarne:

  • Professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; Lavoratori dello spettacolo; I percettori del fondo per il reddito di ultima istanza che hanno ottenuto il bonus per i mesi di Marzo e Aprile.
  • Non spetta, inoltre, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020.
  • Sono esclusi dalla possibilità di richiedere i contributi a fondo perduto anche i professionisti iscritti agli ordini.

(DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 art 25 comma 2)

Come fare la Richiesta:

  • Il primo dettaglio emerso riguarda la procedura per compilare l’istanza va presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Dovrebbe trattarsi di una procedura semplificata, con sette caselle da compilare per fare richiesta del contributo a fondo perduto.
  • Il secondo dettaglio è relativo ai tempi. La procedura per fare richiesta degli aiuti pubblici dovrebbe partire infatti a metà Giugno.
  • Il terzo dettaglio, importante, riguarda l’indicazione del dato dei ricavi, che potrà, con ogni probabilità, essere inserita come stima e non con il dato puntuale.

L’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere di avere già pronta una bozza di istanza e conta di pubblicare già questa settimana il provvedimento che darà il via alla procedura.

Le tempistiche sono serrate, in quanto questa settimana ricade il giorno della Festa della Repubblica, e la sfida è far arrivare il prima possibile i fondi sui conti correnti degli aventi diritto. L’obiettivo è quello di avere tutto pronto per metà giugno con gli accrediti a partire da fine giugno. Questo, almeno, nelle intenzioni dell’Agenzia.

C’è da considerare che comunque a regime nel momento in cui arriva l’istanza, passerà almeno una settimana per effettuare le verifiche su chi richiede i fondi, in particolare l’attenzione è sull’autocertificazione relativa all’antimafia.

Le verifiche dei requisiti, in effetti come si è capito, saranno effettuate successivamente all’erogazione, tranne quelle sull’autocertificazione antimafia.

Il vero pericolo sarà quello di incappare nell’accusa di Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato anche parziale Cit.: “Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale”.

(DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 art 25 comma 14).

I requisiti:

Sul requisito della soglia dei ricavi l’Agenzia delle entrate ha aperto alla possibilità di indicare la stima di appartenenza alla soglia e non di riportare il dato puntuale venendo incontro alla difficoltà di reperire l’informazione puntuale.

Ci sarà poi da indicare il calo del fatturato prendendo come riferimento il mese di aprile 2019 confrontandolo con quello del 2020 che dovrà essere stato di almeno 2/3.

(DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 art 25 comma 4).

L’indicazione di appartenenza nella soglia dei ricavi è un requisito per capire la misura del contributo da riconoscere a fronte del calo del fatturato.

(DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 art 25 comma 5 lettera a-b-c):

  • 20% per coloro che si trovano tra zero e 400 mila euro di ricavi;
  • 15% per chi è nella soglia tra i 400 mila e il milione di euro;
  • 10% per chi è tra il milione e i 5 milioni di euro.
  • Inoltre c’è il nodo sulle aziende che hanno iniziato la loro attività nel 2019 e quindi non hanno dati che attestano il calo di fatturato rispetto all’anno precedente. Anche per loro è riconosciuto un contributo, sempre dal decreto n 34 nell’art 25 comma 4 si evince Cit.: “Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019” con limitazioni all’erogazione. Più semplicemente come riportato nell’art 25 comma 6 Cit.:” L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche”.In sintesi almeno 1000 euro per le ditte individuali e almeno 2000 euro per le imprese.
  • Un altro punto che è emerso nell’incontro sulle tempistiche contributi fondo perduto è quello relativo alla possibilità di correggere o meno l’istanza una volta che è stata presentata in via telematica.

Sembrerebbe esclusa l’ipotesi di correggere il dato comunicato, una volta inoltrata la domanda, mentre starebbe prevalendo l’ipotesi l’idea di poter inviare istanze successive che annullino le precedenti. In questa ipotesi l’Agenzia esaminerà e liquiderà solo l’ultima istanza inviata dal contribuente.

L’erogazione del contributo:

Come riportato sul decreto n°34 all’art 25 comma 11 Cit.:”Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario”.Il contributo sarà direttamente versato sul conto corrente che il richiedente riporterà nell’istanza inoltrata all’Agenzia delle Entrate.

Al momento sul sito dell’Agenzia delle Entrate non vi è nessuna nuova comunicazione a parte quella del 21/05/2020 che ci lascia un vademecum del Decreto Rilancio.

Vademecum decreto Rilancio – pdf